Quale Libertà in merito all'”obbligo vaccinale” e alla “scuola dell’obbligo”?

Ci contattano ancora in tanti per problemi con le iscrizioni a scuola in seguito alla mancata vaccinazione (Legge Lorenzin 119 del 2017).

A differenza di quanto dicono erroneamente i media e molte strutture statali…
il non rispetto dell’obbligo vaccinale in merito ai 10 vaccini pediatrici e loro richiami,
impedisce l’accesso solo ed esclusivamente ad alcuni servizi per l’infanzia, quali nidi e asili (quelli pubblici e alcune categorie tra i privati).

Ci sono comunque centinaia di nidi e asili privati, o parentali, o gruppi educativi creati da insegnanti/genitori, accessibili liberamente a tutti.

Per quanto riguarda invece le scuole elementari, medie, superiori e università, la mancata vaccinazione non impedisce la frequentazione né gli esami, interni o esterni che siano.

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie hanno già trasmesso da tempo (entro il 10 marzo 2023) alle aziende sanitarie locali, l’elenco degli iscritti all’anno scolastico che inizia in questi giorni, di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati.
Entro il 10 giugno 2023, le ASL hanno restituito alle scuole l’elenco dei loro iscritti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
Entro il 20 giugno scorso, i dirigenti scolastici hanno invitato i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2023, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente;
dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici hanno comunicato all’ASL, entro il 20 luglio 2023, se tale documentazione è stata presentata o meno dai genitori.
Dopodiché la scuola non è tenuta a richiedere nient’altro, in merito all’obbligo vaccinale, deve solo dedicarsi all’insegnamento.

Per le famiglie con figli di età inferiore al compimento del 17° anno, sarebbe prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro (articolo 1, comma 4, del DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017) ma non ci risulta ancora arrivata a nessuno.

Ricordiamo anche che, visto che tantissimi continuano a male informare, in Italia la “scuola dell’obbligo” non esiste!
E’ invece obbligatoria l’educazione dei figli in età 6-16 anni,
ma nel modo che i genitori liberamente scelgono (viaggiando per il mondo, stando tra amici in campagna, in coHousing al mare, o con educazione diffusa, parentale, etc…)
sostenendo annualmente un esame (sulle generiche indicazioni del MIUR per età – vedi qui per asilo ed elementari e qui per le scuole medie – e non sul programma scolastico pubblico)
e che quindi nessuna scuola è mai obbligatoria!

Ricordiamo tutto questo perché i più non lo sanno,
e i ‘meno’ 🤣 crediamo dovrebbero organizzarsi meglio! 🤷🏻‍♂️

Rudolf Steiner, Maria Montessori, Don Lorenzo Milani… ma soprattutto Natura, Arte ed Entusiasmo sono grandi alleati Educativi 🦋
e soprattutto chi abita col verde intorno, nel Paese del Rinascimento e nel primo Paese al mondo per patrimoni dell’umanità, ne tenga conto di tale Bellezza 😉

Buona scuola a tutti,
o meglio di scuola diremmo Arte di Educare all’Entusiasmo e alla Libertà.

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